Dal 1994 l’articolo sulla protezione delle Alpi è ancorato nella Costituzione federale. È una conseguenza dell’iniziativa popolare lanciata dall’associazione «per la protezione della regione alpina dal traffico di transito», che il popolo ha accolto in votazione il 20 febbraio 1994 con 954’433 voti favorevoli (52%). 19 Cantoni e Semicantoni su 26 approvarono la prima iniziativa popolare proveniente dalla regione alpina.
Articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi:
Art. 84 Transito alpino*
1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
* Con disposizione transitoria.
Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale
1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)
Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.
* Nel 1998, con la pubblicazione della nuova Costituzione federale, l’articolo originario 36secies del 1994 è sostituito dall’articolo 84. L’applicazione della protezione delle Alpi era stipulata nella vecchia versione della Costituzione nell’alinea 2. Questa è stata cancellata e sostituita dall’articolo 182, alinea 2, che regola in maniera generale il rilascio delle ordinanze da parte del Consiglio federale.
Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)
La legge sul transito stradale del 1994 concretizza il capoverso 3 dell’articolo sulla protezione delle Alpi. All’articolo 2 sono definite le strade di transito nella regione alpina, per le quali è vietato aumentare la capacità stradale. Sull’asse del Gottardo ciò riguarda il tratto Amsteg-Göschenen-Airolo-Bellinzona nord. Inoltre, la legge definisce i concetti di capacità e di strade di circonvallazione.