Per modificare la Costituzione svizzera è necessaria l’approvazione del popolo. Fin qui ce l’abbiamo fatta: nel 1994 il popolo svizzero ha detto Sì all’Iniziativa delle Alpi. Da allora, l’articolo 84 regola, in tre paragrafi, il «transito alpino». Ciò nonostante, finora manca ancora l’applicazione completa del dettato costituzionale. Noi non molliamo la presa!
Articolo 84 della Costituzione federale:
- La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
La regione alpina, ecologicamente molto sensibile, è particolarmente colpita dalle ripercussioni negative del traffico. Grazie all’Iniziativa delle Alpi, gli effetti del trasporto di merci attraverso le Alpi si sono affievoliti: meno rumore e meno inquinamento. Tuttavia, la crescita incontrollata del traffico privato e dei furgoni per le consegne sta erodendo questo progresso. Noi continuiamo a impegnarci per preservare le regioni di montagna come spazio vitale degno di essere vissuto.
- Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
L’applicazione del capoverso 2 dell’articolo sulla protezione delle Alpi è regolata nella legge sul trasferimento del traffico merci (LTrasf). In base all’accordo sui trasporti terrestri con l’UE, la limitazione del traffico merci attraverso le Alpi non può essere discriminatoria. Ciò significa che il traffico interno, d’importazione ed esportazione e il traffico di transito sono trattati allo stesso modo. Dalle Alpi svizzere possono transitare al massimo 650’000 camion all’anno. Questo obiettivo di trasferimento avrebbe dovuto essere raggiunto al più tardi due anni dopo l’apertura della galleria ferroviaria di base del Gottardo, cioè già nel 2018. Il Consiglio federale tentenna nell’applicare questo suo incarico: ancora oggi, attraversano le Alpi oltre 270’000 camion in più rispetto al consentito. Un importante strumento di trasferimento è, tra altri, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Non basta però a coprire nemmeno la metà dei danni causati dal trasporto stradale delle merci. Inoltre, affinché la ferrovia abbia condizioni eque nella concorrenza con la strada, bisogna continuare a investire nell’infrastruttura e la Confederazione deve aumentare i sussidi promozionali.
- La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
La legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) traduce a livello legislativo questo paragrafo dell’articolo sulla protezione delle Alpi. La legge specifica che la capacità di traffico delle strade di transito non può essere aumentata sulle quattro più importanti vie di transito alpine. Tuttavia, il Parlamento ha optato per un’applicazione molto limitata dell’articolo costituzionale. È interessata solo la regione alpina centrale. Nel caso dell’asse del Gottardo, per esempio, ciò corrisponde al tratto che va da Amsteg a Bellinzona nord.
Grazie al capoverso 3, anche in futuro il tunnel stradale del Gottardo potrà essere gestito solo con una corsia per direzione, in modo da non aumentare la capacità stradale. L’Iniziativa delle Alpi significa quindi che non possono essere costruite ulteriori strade attraverso le Alpi, che attirerebbero ancora più traffico. Chi volesse modificare questa disposizione, dovrebbe sfidare l’articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi con una nuova votazione popolare.