18. Giugno 2007

Il 16 maggio aspettavamo il messaggio del Consiglio federale sulla legge sul trasferimento del traffico delle merci e il terzo rapporto sul trasferimento. Al momento di chiudere questo numero dell’«eco», era però disponibile unicamente il secondo studio sulla borsa dei transiti alpini. Esso conferma che la borsa dei transiti può essere introdotta senza modificare l’accordo bilaterale sui trasporti terrestri.

L’Iniziativa delle Alpi è soddisfatta che lo studio fatto realizzare dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) mostri che la borsa dei transiti alpini (BTA) è applicabile nella pratica. La BTA vuole limitare i transiti di TIR attraverso le Alpi tramite l’emissione di diritti di transito, distribuirli equamente sui vari assi alpini e sui diversi giorni della settimana, e metterli in commercio con una borsa su internet. Già due anni fa uno studio di fattibilità era giunto alla conclusione che «la borsa dei transiti è uno strumento realizzabile, efficiente ed efficace della politica dei trasporti». Secondo il nuovo studio essa è anche compatibile con l’accordo bilaterale sui trasporti terrestri con l’UE. Un problema sussiste unicamente con la prima attribuzione a pagamento delle «unità di transiti alpini» prevista dal Dipartimento. Se però – come proposto dall’Iniziativa delle Alpi – queste «unità di transiti» sono assegnate gratuitamente e senza discriminazioni come premio per l’utilizzazione della ferrovia, la BTA potrà essere introdotta senza modificare l’accordo sui trasporti terrestri. Purtroppo, lo studio non esamina seriamente questa possibilità.

Introdurre la BTA con ordinanze
L’articolo 84.2 della Costituzione federale recita: «Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie.» Perciò l’Iniziativa delle Alpi non crede che per introdurre la borsa dei transiti alpini sia necessaria una nuova legge. Se c’è la volontà politica, può essere introdotta tramite un’ordinanza, poiché un’ordinanza basata direttamente sulla Costituzione ha lo stesso valore d’una legge. È così rispettato il principio di legalità. Secondo il prof. Heribert Rausch, Zurigo, vale il principio «che l’organo competente per l’applicazione di un mandato costituzionale – in questo caso il Consiglio federale – può introdurre ogni strumento adeguato in senso pratico e sotto l’aspetto giuridico, nonché proporzionale al compito da svolgere». Il giurista ed ex Consigliere agli Stati Sergio Salvioni (PLR-TI) ritiene che la delega conferita al Consiglio federale dall’articolo sulla protezione delle Alpi rappresenti un incarico cogente all’esecutivo: «Se il Consiglio federale dovesse venir meno a questo obbligo, lede in modo grave l’incarico che gli è stato conferito.» Del resto anche il prof. Paul Richli si era espresso già nel 1993 per l’introduzione mediante ordinanza in una perizia all’attenzione del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia.

Il Consiglio federale viola legge e costituzione
Anche in altre occasioni il Consiglio federale non rispetta proprio alla lettera la Costituzione. Infatti, contrariamente a quanto importo dall’art. 33, non ha mai preso conoscenza ufficialmente della «petizione popolare» sottoscritta da quasi 40’000 persone. Solo il Dipartimento competente, quello dei trasporti, ha reagito con una lettera senza impegno e di poca sostanza.
Anche i termini fissati dalla Costituzione e dalla legge non sono rispettati. In contrasto con le norme transitorie dell’articolo sulla protezione delle Alpi, l’anno scorso il governo ha proposto di rinviare di almeno altri dieci anni il trasferimento del traffico delle merci su ferrovia, senza nemmeno modificare la Costituzione. E contrariamente a quanto prescrive espressamente la legge sul trasferimento non ha ancora emanato il suo messaggio sul trasferimento del traffico merci. Secondo la volontà del Parlamento avrebbe dovuto farlo al più tardi entro il 2006.